Con sentenza n. 23721 del 2008, la Corte di legittimità ha ricordato che, se al momento della riconsegna dell'immobile locato questo presenti danni che eccedono il degrado dovuto al suo normale uso, il locatore può addebitare al conduttore la somma necessaria per il ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, non potendo, tuttavia, addebitargli le spese inerenti alle ristrutturazioni e ai miglioramenti che vadano oltre questi limiti.
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