L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 185 del 2009, risponde ad un quesito posto sul corretto esercizio del rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale. In merito, si spiega che l’opzione, così come il rinnovo, deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all’Agenzia entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia. Pertanto, l’opzione per il rinnovo dell’adesione al regime della trasparenza fiscale, ex all’articolo 116 del Tuir, non è validamente esercitata se i soci hanno comunicato la loro volontà di rinnovare l’opzione utilizzando soltanto lo strumento della raccomandata a mano.
Gioia Lupoi
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