Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Lavoro – interpello 59 del 10 luglio 2009 – replica che l’assoggettamento a contribuzione ENPALS non può discendere dalla mera denominazione dell’attività quale “palestra”, stante anche l’indisponibilità dell’obbligo contributivo. E’ necessario, nel caso concreto, esaminare attentamente l’attività esercitata dall’azienda e le professionalità nella stessa impiegate, al fine di valutarne il corretto inquadramento contributivo. Se l’attività svolta dal datore di lavoro non é di natura “sportiva”, ma consiste esclusivamente in cure estetiche o di recupero motorio, essa andrà pertanto soggetta a contribuzione INPS, non ENPALS.
Alessia Lupoi
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