Compensazione dei crediti MiSE

Pubblicato il 26 novembre 2016

E' stato pubblicato, nella “Gazzetta Ufficiale” 276 del 25 novembre 2016, il Decreto MiSE del 29 luglio 2016. Reca la disciplina la compensazione dei crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti delle imprese beneficiarie di agevolazioni a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46 e/o sulla misura 2.1.a – Pacchetto Integrato di Agevolazioni – PIA Innovazione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Sviluppo imprenditoriale locale” 2000-2006, con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle stesse imprese nei confronti del Ministero.

Si attende un decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico con le modalità attuative delle disposizioni.

Le somme che possono formare oggetto della compensazione sono:

a) per i crediti vantati dall’impresa: le somme certe, liquide ed esigibili da erogare, per i progetti agevolati ai sensi della legge n. 46 del 1982, a titolo di finanziamento agevolato e contributo alla spesa e, per i progetti agevolati ai sensi della misura PIA Innovazione, a titolo di finanziamento agevolato e contributo alla spesa, per la parte di sviluppo precompetitivo, e a titolo di contributo in conto impianti, per la parte di industrializzazione;

b) per i crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti dell’impresa: le somme dovute da questa al Ministero per l’effetto di rate scadute del finanziamento agevolato e/o a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale o, comunque, di rideterminazione delle agevolazioni concesse relative alle misure agevolative previste nel presente decreto, maggiorate dei relativi previsti interessi.

Il Ministero dello sviluppo economico effettua la compensazione, su richiesta dell’impresa beneficiaria e su parere favorevole della banca concessionaria, dopo avere acquisito da quest’ultima i conteggi delle somme dovute dall’impresa stessa, comprensive di eventuali interessi ordinari ed interessi moratori.

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