Di Banca d’Italia è attuale e d’interesse il tema con oggetto le “Istruzioni per l’applicazione del Regolamento CE 1781/2006”. Annunciato dal comunicato stampa di ultima emanazione sul sito (3 settembre 2010), il relativo documento di consultazione.
Il Regolamento CE (15 novembre 2006) vige dal primo gennaio 2007, per porre a carico delle banche e degli altri soggetti che offrono servizi di pagamento nell’Unione europea l’obbligo di accompagnare i trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell’ordinante nonché quello di registrazione e verifica di tali dati. E’ direttamente applicabile nell’ambito della Comunità Europea a tutte le persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento fondi - in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento stabilito in uno Stato Membro dell’Unione Europea, nonché in uno dei seguenti Paesi o territori: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, territori francesi d’oltremare, isole Azzorre, Madeira, isole Canarie, Ceuta, Melilla e Gibilterra - o che partecipano in qualità di intermediari all’effettuazione di tali trasferimenti.
La violazione degli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante e di quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal Regolamento è punita - ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 231/2007 - con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.
Le istruzioni, anch’esse consultabili dalla sezione dei comunicati stampa del sito, ricalcano la struttura del Regolamento e contengono quattro capitoli, relativi ai profili:
1. definizioni e ambito di applicazione: tale capitolo fornisce, tra l’altro, alcuni chiarimenti sulla ratio che ispira il provvedimento;
2. obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante: vengono fornite indicazioni circa l’acquisizione, la verifica e la registrazione dei dati relativi all’ordinante nonché chiarimenti sulle modalità con cui trattare i pagamenti intra comunitari e quelli extra UE;
3. obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario: il capitolo fornisce indicazioni in merito alla verifica della completezza dei dati informativi relativi all’ordinante e agli adempimenti da porre in essere nel caso di ricezione di messaggi di trasferimento fondi nei quali tali dati manchino o siano incompleti;
4. obblighi del prestatore di servizi di pagamento intermediario: vengono fornite alcune precisazioni sul ruolo e il coinvolgimento di tale tipologia di soggetti.
Lo scopo è per la Banca d’Italia ancora quello di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Sono possibili osservazioni, commenti e proposte, da trasmettere entro il 22 ottobre 2010.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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