Al datore sanzione per ogni lavoratore se non fa spendere il residuo ferie dell'anno 2008 entro giugno 2010

Pubblicato il 07 giugno 2010 I datori di lavoro sono passibili di sanzione amministrativa, che va da 130 a 780 euro per lavoratore, se non permettono entro il 30 giugno 2010 al lavoratore che le ha maturate nel 2008 di fruire del residuo di ferie.

La stessa sanzione è applicabile se durante il 2010 non si concede la fruizione di almeno due settimane di ferie del montante da maturare per il 2010.

In sostanza gli obblighi dei datori sono:

- permettere, durante il 2010, ai dipendenti di fruire di due settimane di ferie, eventualmente in maniera consecutiva, ossia se così sono state organizzate o se è così stato espressamente richiesto dal lavoratore;

- consentire la fruizione delle restanti giornate di ferie, relative al periodo minimo (quattro settimane), maturate nell'anno 2008 entro il 30 giugno 2010 (o termine più lungo fissato dal Ccnl).

Infine, in via generale si ricorda che relativamente al periodo maturato per il 2007 e non ancora fruito entro giugno, va versata la contribuzione all'Inps: i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione del mese di luglio un virtuale - perché non effettivamente liquidato - compenso ferie non godute e, successivamente, calcolare e versare i contributi previdenziali entro il 16 agosto (salvo proroga per il periodo estivo).
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