L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 154 del 19 dicembre 2017, interviene a chiarire che si può fruire delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile (nel caso esaminato, ai due preposseduti se ne doveva aggiungere un terzo acquistato), solo a due condizioni:
Non osta alla fruizione, spiega la risoluzione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni 'prima casa'.
Infatti, come nel caso esaminato con la pregressa circolare n. 31 del 2010, le agevolazioni per l'acquisto non potevano essere richieste, in quanto:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".