Nel contesto delle leggi nazionali ed europee, le Zone Franche Doganali (ZFD) sono considerate misure eccezionali che hanno recentemente guadagnato maggiore attenzione a seguito dell'introduzione delle norme relative alla Zona Economica Speciale (ZES) unica e alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
Le ZFD sono come strumenti vitali per stimolare lo sviluppo economico nelle regioni meno avanzate del paese.
L’Agenzia delle Dogane, con circolare n. 26 del 10 dicembre 2024 fornisce linee guida chiare per la definizione dei confini e i metodi di implementazione di queste zone.
Rispetto ad altri regimi doganali, le Zone Franche Doganali (ZFD) si caratterizzano per alcuni caratteri, come delineato nell'articolo 243 del Codice Doganale dell'Unione (CDU).
Tale articolo consente agli Stati membri dell'Unione Europea di identificare specifiche parti del loro territorio doganale per trasformarle in zone franche, definendo chiaramente le aree coinvolte e i relativi punti di ingresso e uscita.
La scelta di un'area come zona franca è vitale, poiché all'interno di quest'area si può decidere la destinazione doganale delle merci importate, mantenendole al di fuori della circolazione libera e evitando così la creazione di debiti doganali. Questa possibilità offre una maggiore flessibilità nella gestione delle merci, incentivando le attività economiche grazie a un regime doganale più agevole.
L’art. 70 del Dlgs 26 settembre 2024, n. 141, prevede che le ZFD vengano istituite a seguito di perimetrazione approvata con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane entro 60 giorni dalla presentazione della relativa proposta. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite le condizioni operative della zona franca e viene individuato l’Ufficio dell’Agenzia competente per la vigilanza e per la gestione dei procedimenti previsti dalla normativa doganale unionale.
La procedura per stabilire una zona franca è differente rispetto a quella necessaria per istituire un deposito doganale o altri regimi speciali doganali.
Mentre la procedura per autorizzare un deposito doganale si completa in una sola fase, gestita dall'ufficio delle dogane competente per quella regione, l'istituzione di una ZFD si articola in due fasi distinte:
1. identificazione e delimitazione della Zona Franca. Il passaggio coinvolge la selezione e la delimitazione geografica della zona franca, in accordo con le direttive dell'articolo 243 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) e dell'articolo 70 del Decreto legislativo 141/2024;
2. attivazione del regime doganale. Prevede l'avviamento effettivo del regime doganale, che può procedere solo dopo la realizzazione delle infrastrutture necessarie e l'accertamento che tutti i criteri di funzionamento legati al regime speciale siano soddisfatti.
I requisiti necessari per la richiesta di approvazione della delimitazione di una zona franca doganale (ZFD), da inviare all’Autorità amministrativa competente, includono:
In caso di positivo esito delle attività istruttorie, la prima delle due fasi si conclude con l’approvazione della perimetrazione, da effettuarsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane.
L'operatività della ZFD, mediante l'approvazione del regolamento, verrà avviata dalla Direzione Territoriale, in collaborazione con l'Ufficio delle Dogane locale, dopo che il gestore ha fornito:
- una notifica che conferma il completamento delle infrastrutture e degli aggiustamenti richiesti durante il primo controllo;
- manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici per stabilire attività produttive o industriali nella ZFD;
- impegno formale a garantire che l'uso dell'area non sarà negato ad altri operatori economici che desiderano avvalersi del regime di zona franca.
Considerando che nella ZFD si possono svolgere attività industriali, commerciali o di servizi, è necessario che tali attività siano comunicate anticipatamente all'Ufficio delle Dogane del territorio, il quale ha il potere di proibirle se ritiene necessario.
Per permettere questa verifica, il gestore della Zona Franca deve segnalare tempestivamente qualsiasi cambiamento rispetto alle informazioni fornite durante l'attivazione della ZFD. Inoltre, se un nuovo operatore economico esprime interesse a stabilirsi nella ZFD, o se un operatore già presente intende avviare una nuova attività, il gestore deve informare preventivamente l'Ufficio delle Dogane, fornendo dettagli sulla tipologia dell'attività, le merci coinvolte e la disponibilità di spazi o magazzini nella ZFD.
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