L'ipotesi proroga parziale ha vinto: la scadenza della voluntary disclosure resta al 30 settembre 2015, ma sono concessi 30 giorni dall’istanza per trasmettere la relazione di accompagnamento e la documentazione allegata.
Con il provvedimento 116808 del 14 settembre 2015, l’agenzia delle Entrate stabilisce che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione a supporto - punto 7 del Provvedimento prot. n. 13193 del 30 gennaio 2015 - è effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza.
La mini proroga, vale per tutti, ma è dettata dall'esigenza di rispettare le norme sulla certezza del diritto (Dlgs 128/15), in quanto la spada di Damocle del raddoppio dei termini per le annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento è stata eliminata solo il 2 settembre 2015.
E' spiegato che gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione. È da evidenziare che la legge 15 dicembre 2014, n. 186, che disciplina la voluntary, non lo richiede espressamente.
Di qui la necessità, dice il provvedimento, di dare più tempo ai contribuenti che possono incontrare delle difficoltà nel reperire a breve la documentazione e le informazioni relative.
Meno tempo è concesso, invece, a chi ha già presentato la relazione di accompagnamento e intende inserire nella procedura altri imponibili, imposte e ritenute, correlati alle attività dichiarate nell’ambito della voluntary disclosure, per i quali è scaduto il termine per l’accertamento. Per integrare la relazione e la documentazione avrà 30 giorni, ma a decorrere dalla data del provvedimento in oggetto, ossia dal 14 settembre 2015.
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