L’Agenzia delle Entrate precisa, con il comunicato stampa del 15 settembre 2015, il contenuto del provvedimento sulla mini proroga della voluntary (n. 116808 del 14 settembre 2015).
L'Agenzia puntualizza che ha previsto la possibilità di indicare nella relazione (anche se già presentata) gli elementi relativi alle annualità non più accertabili, ma correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, con la concessione di più tempo per l’invio della stessa, per meglio ottemperare agli obblighi comunicativi nei confronti dell’Autorità giudiziaria.
Si tratta dell'obbligo che ha l'Agenzia, entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti relativi alla voluntary disclosure, di comunicare all’Autorità giudiziaria la conclusione della procedura, affinché questa informazione sia utilizzata per l’applicazione delle cause di non punibilità.
Si ricorda che, ex Dlgs n. 128/2015, si può beneficiare della protezione penale previste dalla collaborazione volontaria anche per le annualità per cui è scaduto il termine di accertamento in relazione agli imponibili, alle imposte e alle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura.
Pertanto, si spiega che:
non si tratta di un adempimento ulteriore, ma di una facoltà che consente al contribuente di evidenziare da subito all’Amministrazione finanziaria la sussistenza di cause di non punibilità per anni ricadenti fuori dal perimetro della voluntary;
la documentazione da inviare in riferimento a tali periodi, in molti casi difficile da reperire, può anche essere semplicemente l’attestazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi interessati e, comunque, non antecedenti al 2008.
In calce al comunicato la precisazione che, come già previsto dal punto 4.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 gennaio 2015, la prima istanza di adesione può essere integrata entro 30 giorni dalla sua presentazione anche se questo termine ricade dopo il 30 settembre 2015.
Ovviamente, per chi ha già presentato entro il 14 settembre la scadenza dell'integrativa è al massimo entro i 30 giorni dal provvedimento del 14 settembre.
E' chiesta da Cndcec, professionisti e intermediari e potrebbe arrivare con un provvedimento di natura legislativa prima della scadenza per la regolarizzazione.
Solo a partire dal 2 settembre, entrata in vigore della norma sul raddoppio dei termini, molti contribuenti si sono attivati per aderire alla procedura, con la conseguenza che, considerati anche i tempi tecnici di invio della documentazione da parte degli intermediari esteri, la scadenza del 30 settembre risulta impossibile da rispettare, costringendo i professionisti interessati a rinunciare, responsabilmente, all’accettazione dell’incarico. Dunque, si chiede una proroga seria.
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