La Corte di cassazione, con sentenza n. 11514 del 2008, ha confermato una decisione con la quale la Corte d'Appello aveva qualificato come “molestie di fatto” le interferenze elettromagnetiche provocate dalle emittenti televisive insistenti sulla struttura realizzata dal locatore nel cortile attiguo al capannone che era stato locato alla società ricorrente. Nel testo della decisione, i giudici di legittimità sono intervenuti precisando la distinzione tra vizi della cosa locata, molestie di fatto e molestie di diritto: mentre costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti di cui all'art. 1578 c.c., i difetti che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento della destinazione, si configurano, per contro, come molestie di diritto, per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi dell'art. 1585, primo comma, c.c., quelle che si concretano in pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore. Si tratta, infine, di molestie di fatto – precisano i giudici - nei casi in cui il terzo, non avanzando pretese di natura giuridica, arrechi, con la propria condotta illecita, un pregiudizio al godimento del conduttore; in quest'ultimo caso, in particolare, il conduttore può agire direttamente contro il terzo, ai sensi del secondo comma dell'art. 1585 c.c.
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