Visita ai figli senza ritardi

Pubblicato il 19 novembre 2012 E’ stata ribaltata dalla Corte di cassazione – sentenza n. 43889 del 13 novembre 2012 – la decisione con cui la Corte d’appello di Catania aveva confermato la condanna per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice impartita dal tribunale di primo grado a carico di una madre che, in diverse occasioni, aveva asseritamente omesso di consentire l’esercizio del diritto di visita da parte dell’ex marito nei confronti dei figli minori.

La donna si era opposta al provvedimento di merito sottolineando di aver regolarmente rispettato il diritto di visita e che nessuna elusione del provvedimento giudiziario di separazione poteva ravvisarsi in relazione ad alcuni episodi nei quali, l’ex coniuge, omettendo, come previsto negli accordi, di prelevare i figli all’uscita da scuola, si era presentato senza preavviso e in ritardo nella sua abitazione. Ne discendeva che il mancato esercizio del diritto di visita da parte del marito era dipeso non da una propria volontà di elusione del provvedimento della Corte d’appello bensì dal comportamento tenuto dallo stesso.

Doglianze, queste, ritenute fondate dalla Suprema corte.
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