Precisazioni dalla Corte di cassazione in merito al contenuto del rapporto con cui la Polizia ricostruisce il sinistro stradale e la relativa valenza probatoria nell’ambito del giudizio di opposizione al verbale di contestazione per violazione del Codice stradale.
Con ordinanza n. 9037 depositata il 1° aprile 2019, la Sesta sezione civile ha rigettato il ricorso di un automobilista che si era opposto alle decisioni di merito con cui, in una causa di impugnazione di una multa stradale, era stata confermata la ricostruzione di un sinistro operata dagli agenti verbalizzanti intervenuti in loco successivamente all’incidente.
Una ricostruzione giudicata convincente e coerente con i dati oggettivi rilevati in loco e con il contenuto della norma dettata dall'art. 2700 cod. civ.
I giudici di secondo grado, in particolare, avevano specificato di far propria la ricostruzione del sinistro operata dagli operatori perché sorretta da elementi logici coerenti, posto, peraltro, che l’automobilista non aveva fornito una ricostruzione di valore logico altrettanto coerente.
Il Tribunale – ha evidenziato la Suprema corte - aveva assunto la propria decisione dopo aver valutato, secondo il suo prudente apprezzamento, le dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro, la dichiarazione di una testimone imparziale, la posizione dei veicoli post urto, così come acquisiti dai pubblici ufficiali successivamente intervenuti in loco, oltre che gli ulteriori dati "tecnici" riportati nel verbale stesso.
Fatti, questi, definiti tutti oggettivi, da ritenersi quindi corrispondenti a quanto effettivamente appreso dai verbalizzanti fino a querela di falso.
Nel testo della decisione, è stato anche richiamato il principio di diritto secondo cui il rapporto della polizia municipale fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
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