Valore retroattivo per l’abrogazione della norma sugli accertamenti in base al valore normale del bene

Pubblicato il 02 novembre 2009

L’eliminazione ad opera della legge Comunitaria 2008 (L. n. 88/2009) della disposizione che consentiva agli uffici tributari di rettificare i corrispettivi della compravendite immobiliari in base al valore normale, sia per l’Iva che per le imposte sul reddito, deve ritenersi applicabile anche per gli accertamenti emessi prima della data di entrata in vigore della legge comunitaria.

Lo hanno affermato i giudici della Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 292 dell’8 ottobre 2009, in accoglimento del ricorso presentato da una società che aveva ricevuto un avviso di accertamento a rettifica, sia Iva che Irpef, del corrispettivo della compravendita di un immobile, basato sulla comparazione tra prezzo e valore normale del bene.

E’ stata accolta la tesi prospettata dalla società secondo cui la norma che determina l’abolizione dell’art. 35, Dl 223/2006, in quanto avente natura procedimentale è applicabile per i pregressi periodi d’imposta ancora accertabili. Diversamente si sarebbe dato corso all’applicazione ad un rapporto impositivo ancora in essere di una norma considerata dalla Corte Ue incompatibile con il sistema di norme comunitarie.

Inoltre poiché la stessa Agenzia delle entrate aveva qualificato l’art. 35 Dl 233/2006, stante la sua natura di norma procedimentale, avente valore retroattivo, ne consegue che lo stesso criterio debba applicarsi alla norma abrogatrice.

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