In mancanza di una specifica disciplina per l'Iva ed ai sensi dell'articolo 16 del dpr n. 636/72, è sottoposta a termine biennale, a pena di decadenza, la domanda di rimborso del credito Iva. In ogni caso, resta ferma la decorrenza del termine decennale di prescrizione dal momento del diniego della domanda di rimborso o della formazione del silenzio rifiuto. E' quanto precisato dalla Cassazione con sentenza n. 27057 del 13 novembre scorso.
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