Tax credit rafforzamento patrimoniale, primi passi nella fase operativa

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Tax credit rafforzamento patrimoniale, primi passi nella fase operativa

Con l’articolo 26 del D.L. n.34/2020 convertito in L.n.77/2020, il legislatore ha istituito tre differenti misure destinate al “rafforzamento patrimoniale” delle imprese di medie dimensioni. Si tratta, in particolare:

  • di un credito d’imposta nella misura del 20% per i conferimenti in denaro - effettuati tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 – diretti all’aumento del capitale di società danneggiate dal covid-19;
  • di un credito d’imposta commisurato alle perdite risultanti dal bilancio 2020. Il credito d’imposta, in particolare, è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale in denaro effettuato entro la fine del 2020;
  • dell'istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo, denominato “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni/titoli di debito emessi dalle società.

Per la fruizione dei crediti di imposta sul conferimento in denaro e sulle perdite 2020 è autorizzata una spesa complessiva di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. Il tax credit in esame compete al socio (nella misura del 20% delle somme versate a una o più società conferitarie) ed alla società conferitaria (tenuto conto del beneficio agganciato alla perdita del bilancio 2020) nel limite massimo di 800.000 euro ottenuto cumulando i benefici spettanti al socio conferente ed alla società conferitaria.

Con il D.M. 10.08.2020, il Ministero dell’Economia ha individuato i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 26 del D.L.n.34/2020, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla norma. Attenzione che il tax credit è riconosciuto dalle Entrate - previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza – “secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse” (articolo 6, comma 4 del D.M. 10.08.2020). Previsto, quindi, un doppio click day per i nuovi crediti d’imposta contemplati dal decreto Rilancio. Va evidenziato, infine, che l'efficacia delle misure in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Ambito soggettivo

Il beneficio, nelle sue diverse articolazioni, riguarda le S.p.A., Sapa, S.r.l. (anche semplificate), le società cooperative, le società europee (reg. n.2157/2001) e le società cooperative europee (reg. n. 1435/2003), aventi sede legale in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che:

  • presentano, con riferimento al periodo d'imposta 2019, un ammontare di ricavi (di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) superiore a 5 milioni di euro (10 milioni nel caso del Fondo Patrimonio PMI) e fino a 50 milioni di euro; nel caso in cui la società  appartenga ad un “gruppo”, si fa riferimento al valore dei ricavi su base “consolidata”, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
  • abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi - rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - in misura non inferiore al 33%; anche questo parametro, nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, deve essere valutato su base consolidata;
  • abbiano “deliberato” ed eseguito nel periodo 20 maggio-31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato entro il 31 dicembre (ammontare non inferiore a 250.000 euro per l’accesso al Fondo Patrimonio PMI).

Restano “fuori” dalla fruizione del beneficio in esame gli aumenti di capitale effettuati da intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria e non finanziaria elencati all’articolo 162-bis del Tuir nonché le imprese di assicurazione. Allo stesso modo, l’accesso al credito d’imposta è precluso alle imprese che rientrano tra quelle qualificabili, al 31 dicembre 2019, come «imprese in difficoltà» ai sensi della disciplina UE, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, alle micro-piccole imprese è riconosciuto il credito d'imposta nel caso in cui le stesse non siano state destinatarie di procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell'investimento agevolato, e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell'investimento agevolato.

Sono previste, poi, ulteriori “condizioni” per l'accesso da parte delle società al credito d'imposta commisurato alle perdite registrate nel 2020 e al Fondo Patrimonio PMI. In particolare, vi hanno accesso le società che:

Ulteriori requisiti per le agevolazioni

a)

al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle “imprese in difficoltà” ai sensi della norma UE;

b)

si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

c)

si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

d)

non hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e)

non si trovano nelle condizioni ostative all'ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato di cui all’articolo 67 del Dlgs. 159/2011 (Codice antimafia). L'articolo 67, comma 1, lett. g) del Codice prevede che le persone alle quali è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

f)

non abbiano registrato una condanna definitiva nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista dall’articolo 12, comma 2, del Dlgs.n.74/2000;

g)

presentano un numero di occupati inferiore a 250 persone (solo nel caso di Fondo Patrimonio PMI).

 

Possono accedere alle misure di rafforzamento patrimoniale – in particolare al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 e al Fondo Patrimonio PMI - anche le società in “concordato preventivo con continuità” aziendale, nel caso in cui l'omologa sia stata già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020). Ciò fermo restando gli altri requisiti previsti dall’articolo 26 del D.L. n.34/2020.

Credito d’imposta sui conferimenti in denaro 

Il comma 4 dell’articolo 26 del decreto cd. “Rilancio” definisce la prima misura prevista per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: ai soggetti che effettuano tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro “in una o più società” (lasciando intendere che un soggetto può  effettuare conferimento in denaro anche in più società) è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20% dell'ammontare dello stesso conferimento. L’importo massimo del conferimento sul quale calcolare il credito d’imposta è pari a 2 milioni di euro; pertanto, il credito d’imposta massimo ammonta a 400.000 euro. Tuttavia, la norma - nella sua genericità - non chiarisce se detto “tetto massimo” si applica al singolo soggetto conferente o alla società. Nel primo caso (limite applicabile al conferente), quindi, se si conferisce 1 milione alla società A e 1,5 milioni di euro alla società B non si potrà ottenere un bonus di 500.000 euro (20% di 2,5 milioni) ma l’ammontare massimo previsto, ossia i 400.000 euro. Nel secondo caso, invece, sarebbe necessario un intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria specie riguardo le modalità di ripartizione - o meno - del beneficio laddove il conferimento riguardi più società (come nell’esempio).

In virtù del fatto che – in base alla norma del decreto cd. “Rilancio”  - il credito d’imposta spetta “ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro…in esecuzione dell'aumento del capitale sociale..” l’articolo 2, comma 6 del D.M. 10.08.2020 ha precisato che l'agevolazione spetta sia in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle società, che a seguito della conversione di obbligazioni convertibili. Sono, invece, esclusi gli apporti in “natura”; ciò – secondo una interpretazione letterale della norma - anche nel caso in cui gli aumenti di capitale siano agganciati alla rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società. In realtà, la volontà del creditore (nel caso, il socio) di rinunciare (in toto o solo parzialmente) al proprio credito nei confronti della società, con conseguente estinzione dell'obbligazione è, di certo, una forma di estinzione più vicina al versamento in denaro che ad un conferimento in natura; tuttavia, il D.M. 10.08.2020 non prevede espressamente questa assimilazione ma include tra i conferimenti in denaro la conversione delle obbligazioni convertibili. 

Si fa presente, altresì, che il beneficio in esame spetta anche:

  • per gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati UE/SEE, nel rispetto delle condizioni stabilite (forma societaria, tipologia di attività, limiti dimensionali relativi ai ricavi, riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020, esecuzione dell'aumento di capitale);
  • se l’investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia (articolo 73 del Tuir), o in Stati membri dell’UE/SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese che rispettano le condizioni di ammissibilità.

Beneficiari del credito d’imposta

Come anticipato, il beneficio in esame spetta al soggetto che effettua il conferimento in denaro ad una delle società come sopra individuate. Tuttavia, dal beneficio sono escluse le società che hanno rapporti di collegamento o controllo con la società che riceve il conferimento in denaro.  

Per fruire dell’agevolazione è necessario che il soggetto conferente ottenga dalla società conferitaria una “certificazione” che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile (fissato in 800.000 euro, salvo eccezioni) ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d’imposta.

Riflessi fiscali 

 Sul piano operativo, il credito d’imposta in esame è utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;
  • a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione mediante F24. Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a 1 milione di euro dall'articolo 147 del D.L. n. 34/2020) di cui alla L. 388/2000 e quello annuale di 250 mila euro di cui alla L. n. 244/2007.

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve “eccedere” l'importo riconosciuto dall'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito (articolo 61 e 109, comma 5 del Tuir).

Procedura operativa

L’articolo 3 del D.M. 10.08.2020 individua le modalità operativa cui attenersi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta. La procedura si articolare in tre distinte fasi che vanno dall’acquisizione preventiva della documentazione, alla presentazione dell’istanza e, infine, al riconoscimento (o meno) del beneficio.

Riguardo l’acquisizione preventiva della documentazione, l’articolo 3, comma 2 del citato D.M. stabilisce che il richiedente - a pena di decadenza dal bonus - deve acquisire “prima” della presentazione dell'istanza:

  • una copia della delibera di aumento del capitale sociale;
  • la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. n.445/2000), con la quale il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato -  ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» - di misure di aiuto per un ammontare superiore ad 800.000 euro, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Qualora il credito d'imposta spettante in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determini il superamento di detti limiti, la società conferitaria deve indicare anche l'importo massimo del credito d'imposta che l'investitore può richiedere.

La copia della delibera di aumento del capitale sociale e la dichiarazione sostitutiva devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorità che effettuano le attività di controllo.

Nell’articolo 3, comma 1 del D.M. 10.08.2020, invece, vengono individuate le modalità di presentazione dell’istanza. Il decreto, infatti, stabilisce che gli investitori e gli OICR che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano all'Agenzia delle entrate apposita istanza - da inviare nei termini e con le modalità che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia - contenente:

  • il codice fiscale della società conferitaria;
  • l'importo del conferimento effettuato;
  • l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
  • nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, l'attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest'ultima controllata;
  • l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto;
  • gli “altri elementi” eventualmente individuati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia comunica al richiedente il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del beneficio effettivamente spettante.

A seguito della comunicazione con la quale l'Agenzia rende noto il riconoscimento e l'ammontare del credito d'imposta, i soggetti investitori consegnano alla conferitaria una “dichiarazione” nella quale attestano la misura dell'incentivo ricevuto al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti degli  aiuti di Stato fruibili.

Cause di decadenza

Il diritto a beneficiare del credito d'imposta viene meno, con obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali, nel caso in cui la società oggetto del conferimento in denaro distribuisce riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 (e, quindi entro il 31 dicembre 2023). L’articolo 8, comma 1 del DM 10.08.2020 aggiunge a questa – quale causa di decadenza dal beneficio - anche l’accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla norma.

Credito d'imposta parametrato alle perdite 2020

La seconda misura per il “rafforzamento patrimoniale” delle imprese di medie dimensioni è rappresentata dal credito d'imposta commisurato alle perdite “registrate” dalla società nel 2020. Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto alle società ammesse, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020:

  • pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al “lordo” delle perdite stesse;
  • fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, nel limite massimo di 800.000 euro (così come risulta dal comma 20 del citato articolo 26).

Conseguentemente, le perdite cui far riferimento sono quelle riferite all’esercizio 2020. Non dovrebbero essere computate, così, le perdite relative ad esercizi precedenti o portate a nuovo. Inoltre, nell’ambito del dossier al decreto è stato precisato che le perdite fiscali “riportabili” nei periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’importo dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto.

Il soggetto beneficiario del bonus fiscale è la società che riceve il conferimento.

Riguardo le modalità di calcolo del beneficio, nell’attesa che vengano definite le linee d’azione, è possibile ipotizzare una situazione come quella che segue.

Stato patrimoniale 2020

Attivo

Passivo

….

 

Capitale sociale

1.800.000

Totale attivo

2.000.000

Riserva

700.000

 

 

Perdita 

(500.000)

 

 

Totale patrimonio netto

2.000.000

 

 

 

 

Totale

2.000.000

Totale

2.000.000

 

In tale eventualità, per il calcolo del credito d’imposta pare si possa procedere come segue:

  • perdita esercizio 2020: 500.000 euro;
  • 10% patrimonio netto (al lordo perdita 2020): 2.500.000x 10% = 250.000 euro;
  • Perdite “eccedenti”: 250.000 euro (500.000 – 250.000);
  • credito d’imposta: 250.000 x 50% = 125.000 euro
  • aumento di capitale: 800.000 euro
  • 30% aumento di capitale:  240.000

Il credito d’imposta è, quindi, pari a 50% delle perdite eccedenti l’importo corrispondente al 10% del patrimonio netto, ossia, nell’esempio su riportato, a 125.000 euro. Tale importo è legittimo in quanto trova capienza nel 30% dell’aumento del capitale che, nell’esempio, ammonta a 240.000 euro. Risultando soddisfatta quest’ultima condizione il credito d’imposta spetta per il suo intero ammontare.  

Riflessi fiscali 

Il credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020 è utilizzabile in compensazione mediante F24 a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.  A tali fini, non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a 1 milione di euro dall'articolo 147 del D.L. “Rilancio”) di cui alla L. n. 388/2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla L. n. 244/2007.  A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta – analogamente ad altri bonus - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, così come non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito.

Procedura operativa

La procedura per il riconoscimento del credito d’imposta è stabilita dall’articolo 6 del D.M. 10.08.2020. In particolare, la società che intende avvalersi del tax credit presenta all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento della stessa Agenzia, contenente:

  • l'ammontare delle perdite ammissibili all'agevolazione;
  • l'importo del credito d'imposta richiesto;
  • l'indicazione dell'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori, con i relativi codici fiscali;
  • la dichiarazione “sostitutiva” dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta che la società, anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli investitori, non ha beneficiato di aiuto di stato per un ammontare superiore a 800.000 euro, ovvero ad 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante attesta l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto;
  •  gli “altri elementi” eventualmente individuati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire - “prima” della presentazione dell'istanzauna “dichiarazione” nella quale i soggetti che hanno effettuato i conferimenti agevolati attestano la misura dell'incentivo riconosciuto. E’ chiaro che l’istanza della società dovrà essere inviata in un momento successivo rispetto a quello dei soci conferenti in quanto, oltre al fatto che occorre far riferimento ai dati risultanti dal bilancio 2020 approvato, occorre riportare l’ammontare del bonus fiscale già ottenuto dal soggetto conferente (a seguito della comunicazione di accoglimento inviata a questi dall’Agenzia).

La delibera di aumento del capitale sociale e la dichiarazione precedente devono essere “conservate”, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorità che effettuano le attività di controllo.

Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, “secondo l'ordine di presentazionedelle istanze e fino all'esaurimento delle risorse. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia comunica alla società il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

Cause di decadenza

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserva prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. L’articolo 8, comma 1 del DM 10.08.2020 aggiunge a questa – quale causa di decadenza dal beneficio - anche l’accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla norma.

Fondo Patrimonio PMI

La terza, ed ultima, misura di rafforzamento patrimoniale è rappresentata dall'istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo, denominato “Fondo Patrimonio PMI” (per il quale è stata prevista una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020).Il fondo è finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione.

L’ammontare “massimo” da sottoscrivere è pari al “minore” importo tra:

  • il triplo dell’aumento di capitale effettuato;
  • il 12,5% dell’ammontare dei ricavi delle vendite e prestazioni.

Diversi sono i criteri applicabili per la determinazione dell'ammontare “massimo” nel caso in cui la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto di stato ovvero di aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati.  In tale caso, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti dal Fondo non può superare il maggiore tra:

  • il 25% dell’ammontare dei ricavi delle vendite e prestazioni;
  • il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
  • il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.

Gli strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, comma 1 del codice civile, ai sensi del quale la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La gestione del fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, o a società da questa interamente controllate.

Rimborso obbligazioni

Gli strumenti emessi ai fini della sottoscrizione del fondo hanno una scadenza di 6 anni, con una opzione di rimborso anticipato a favore dell'emittente decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Tuttavia, gli strumenti finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione interdittiva antimafia.

Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a “fallimento” o altra procedura concorsuale, i crediti del fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo ogni altro credito e prima dei finanziamenti dei soci a favore della società (articolo 2467 del codice civile).

Impegni della società e interessi

La società emittente assume l’impegno di:

  • non deliberare o effettuare, fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
  • destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
  • fornire al soggetto gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti;

Per quanto riguarda gli interessi, invece, viene stabilito che questi maturano con periodicità “annuale” e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. E’ rimessa ad un apposto decreto del Ministro dell'economia, la definizione delle condizioni e delle modalità del finanziamento nonché degli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli strumenti finanziari.

Modalità di accesso

La società, ai fini del beneficio, deve presentare al “gestore” del fondo una apposita istanza. Le relative modalità attuative saranno stabilite da un apposito decreto interministeriale.

Limite massimo alle agevolazioni

Secondo il comma 20 dell’articolo 26 del D.L. n. 34/2020, il tax credit conferimenti ed il credito d’imposta  commisurato alle perdite 2020 delle società sono “cumulabili” fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto di cui l’emittente ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione UE recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza covid. In particolare, l’importo complessivo “lordo” delle suddette misure di aiuto per ciascuna società non può eccedere l’ammontare di 800.000 euro (120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).  Ai fini della quantificazione, non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato fra quelle già dichiarate compatibili ai sensi del regolamento della Commissione n. 1407/2013 sugli aiuti "de minimis", del regolamento della Commissione n. 702/2014. E’ chiaro che detto ammontare massimo si assottiglia a partire dal momento in cui la società beneficia delle altre misure previste per affrontare la situazione emergenziale (ad esempio, il contributo a fondo perduto o il taglio dell’Irap).

 Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società è tenuta ad acquisire dai soggetti che effettuato il conferimento l’attestazione della misura dell’incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure di aiuto di cui la società ha beneficiato non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi “percepito indebitamente” e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell’UE.

Ciò detto, va fatto presente che la norma riguardanti i suddetti bonus fiscali, non stabilisce come procedere nel caso in cui il limite degli 800.000 euro venga superato, ossia se occorre ridurre l’uno o l’altro tax credit oppure se occorre adottare un metodo proporzionale per rientrare nel limite massimo stabilito. Ad oggi, si susseguono le diverse teorie dottrinali ma appare chiaro che una parola certa sulla questione dovrà essere fornita nell’ambito delle disposizioni attuative alla nuova disciplina.

 

Quadro Normativo

DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N.77/2020;

MINISTERO DELL’ECONOMIA – DECRETO 10.08.2020 PUBBLICATO IN G.U. N.210 DEL 24/08/2020;

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