Si applica il regime di tassazione separata alle somme che sono state erogate a titolo di retribuzione e indennità fine rapporto. Infatti, gli importi per differenze retributive e indennità di fine rapporto - accertati con sentenza ed erogati da un ministero a un ex dipendente – vanno assoggettati a ritenute fiscali.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 369 del 17 settembre 2020.
Il quesito è stato posto da un ministero, condannato nei confronti di un proprio dipendente per differenze retributive, conseguente indennità fine rapporto lavoro, rivalutazione e interessi. Tali somme, spiega l'Agenzia delle Entrate, sono da qualificare arretrati di lavoro dipendente: pertanto da assoggettare a tassazione separata secondo l’art. 17, co. 1 lett. b) del TUIR (trattandosi di somme riferibili ad anni pregressi percepiti per effetto di una sentenza).
Con riguardo poi all’aspetto della sostituzione di imposta, l’Agenzia ricorda che le amministrazioni statali che corrispondono arretrati di lavoro dipendente, in base all’art. 29, co. 1, lett. c) del Dpr. n. 600/1973 “devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’Irpef” con i criteri dell’articolo 21 del Tuir.
L’Agenzia delle Entrate ritiene invece dovuta l’effettuazione delle trattenute erariali da parte del ministero che ha erogato le somme in acconto (con conseguente assolvimento degli obblighi di certificazione previsti dall’art. 4 del Dpr. n. 322/1998), dovendosi in difetto rilevare la violazione disciplinata dall’art. 14 del D.Lgs. n. 471//1997, punita con la sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto dal sostituto di imposta, con possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso al fine di assolvere alla citata sanzione, ma in misura ridotta.
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