Stretta compensazioni indebite su due fronti
Pubblicato il 14 gennaio 2011
La Cassazione, con la sentenza
662 del 13 gennaio 2011, ha stabilito che per il reato penale di indebita compensazione è imputabile in via principale all'amministratore dell'impresa che materialmente ha commesso il fatto, come responsabile del rispetto degli oneri tributari, ma anche, in concorso, al socio che si macchia di condotte consapevoli che rispondano ai requisiti fissati in via generale dall'art. 110 Codice penale, ad esempio ai fini del perfezionamento della violazione. Nel caso trattato, il socio aveva occultato le scritture contabili dopo che l’amministratore aveva esposto un credito Iva fittizio per evadere l’Iva.
Inoltre, la Corte ha dato l’assenso al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni, anche personali, di tutti i concorrenti al reato tributario, non essendo stato dimostrato che i vantaggi fiscali dell'operazione illecita fossero circoscritti a un beneficio esclusivo della società. Di più: è ammesso il sequestro per equivalente per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascun concorrente, dal momento che solo l’espropriazione non può essere duplicata o eccedere l’ammontare complessivo del ricavo del reato.
Sul fronte dell’Amministrazione finanziaria, intanto, potrebbe essere emesso a breve un documento di prassi che imprimerà una stretta alle compensazioni - prima applicazione il 17 gennaio 2011 - ancora maggiore di quella inflitta con l’articolo 31 del Dl 78/2010. Il blocco disposto dal Dl citato potrebbe scattare automaticamente scaduto il termine di pagamento verso un contribuente moroso che abbia ricevuto cartelle esattoriali superiori ai 1.500 euro, anche se lo stesso vanti crediti superiori a quello iscritto a ruolo.
Si ricorda che l’articolo 31 del Dl 78/2010 stabilisce che “
A decorrere dal 1 ° gennaio 2011, la compensazione dei crediti ...., relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente compensato. É comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”.