Stabilimento sottoposto a sequestro preventivo. L'attività produttiva può continuare
Pubblicato il 07 ottobre 2010
Con sentenza n. 35081 del 6 ottobre scorso, la Cassazione ha sancito che, in pendenza di un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di uno stabilimento che abbia cagionato emissioni moleste e imbrattamenti, il giudice può consentire che il custode nominato possa gestire e portare avanti l'attività produttiva qualora sussista l'opportunità di non impedire totalmente l'attività stessa, in attesa che gli impianti di smaltimento vengano portati a norma, anche al fine di salvaguardare il livello occupazionale.
Ed infatti – spiega la Corte di legittimità – tale facoltà è espressamente consentita dall'articolo 104 bis delle disposizioni di attuazione al Codice di procedura penale, per come inserito nel codice di rito dall'articolo 2, comma 9, lettera b), della Legge 15 luglio 2009, n. 94 (il cosiddetto “pacchetto sicurezza”).