La sentenza che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere annullata, senza rinvio, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di legittimità alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito.
E’ questo il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 38903 del 24 agosto 2018, alla luce della nuova formulazione dell'articolo 620, comma 1, lettera f) del Codice di procedura penale, per come di recente modificato dalla Legge n. 103/2017.
Nella vicenda esaminata, il Tribunale aveva rilevato l'incensuratezza dell'imputato e l'improbabilità che lo stesso reiterasse il reato contestato.
Per i giudici della Suprema corte, in presenza di questi accertamenti di merito, esplicitati nella motivazione della sentenza impugnata, non risultavano necessari ulteriori accertamenti per la concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice di legittimità.
Difatti, il giudizio prognostico di cui all’articolo 164, comma 1, cod. pen., era stato effettuato in sede di merito, “in maniera chiara”.
Da qui l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
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