La Ctp di Bari, sentenza 59/8/05 dell'8.7.2005, fa chiarezza sui "confini" delle competenze che ha l'Amministrazione finanziaria nell'iscrizione a ruolo e nella riscossione delle sanzioni per contestare il sommerso: le sanzioni per omissioni o irregolarità contributive possono essere irrogate dalle Entrate che contestano la violazione, ma nella fase che segue, quella cioè dell'iscrizione a ruolo delle somme e della riscossione, l'Agenzia deve farsi da parte.
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