L’agenzia delle Entrate (risoluzione numero 14 del 2 febbraio 2005) ha stabilito che la detrazione ai fini Irpef delle spese di ristrutturazione degli immobili si applica anche ai fabbricati rurali strumentali (quali, ad esempio, i fienili) purché implichino il cambio di destinazione. In altri termini, la detrazione compete anche per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sugli immobili non abitativi per i quali sia richiesto il cambio di destinazione d'uso a seguito degli interventi stessi (ex articolo 31, comma 1, lett. d) della Legge 457/78).
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