Rivalutati i limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari
Pubblicato il 04 gennaio 2013
Con la
circolare n. 150 del 28 dicembre 2012, l’Inps informa che, a partire dal 1° gennaio 2013, sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensile per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.
Si ricorda che, come per gli ANF, anche i vecchi assegni familiari sono condizionati dal reddito e che ogni anno i limiti di reddito da considerare vanno rivalutati in base al tasso d'inflazione programmato, invece che in base all'indice d'inflazione. La misura del tasso d'inflazione programmato per il 2012 è stata pari al 2,1%; sulla base di ciò sono state aggiornate le tabelle da applicare a decorrere dal nuovo anno.
Nella circolare, inoltre, l’Inps ribadisce che le disposizioni riguardanti gli assegni familiari trovano applicazione solo “
nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri
e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione)”.
Relativamente a tali soggetti, gli importi delle prestazioni sono così riepilogati:
- Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed
equiparati;
- Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.