Rivalutati i limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari

Pubblicato il 04 gennaio 2013 Con la circolare n. 150 del 28 dicembre 2012, l’Inps informa che, a partire dal 1° gennaio 2013, sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensile per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Si ricorda che, come per gli ANF, anche i vecchi assegni familiari sono condizionati dal reddito e che ogni anno i limiti di reddito da considerare vanno rivalutati in base al tasso d'inflazione programmato, invece che in base all'indice d'inflazione. La misura del tasso d'inflazione programmato per il 2012 è stata pari al 2,1%; sulla base di ciò sono state aggiornate le tabelle da applicare a decorrere dal nuovo anno.

Nella circolare, inoltre, l’Inps ribadisce che le disposizioni riguardanti gli assegni familiari trovano applicazione solo “nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione)”.

Relativamente a tali soggetti, gli importi delle prestazioni sono così riepilogati:

- Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
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