In due recenti relazioni, la n. 56 e la n. 103 del 2017, la Cassazione si è occupata delle nuove disposizioni procedurali penali di cui alla recente Legge n. 103 del 23 giugno 2017, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”.
In particolare, nella Relazione n. 56 del 24 luglio 2017, l'Ufficio del Massimario della Corte è intervenuto a precisare alcune considerazioni sulle ricadute delle nuove norme nel giudizio di cassazione, occupandosi, nel dettaglio, delle questioni di diritto intertemporale.
Si tratta di una sintetica enunciazione delle principali questioni rilevabili in sede di legittimità nel corso della prima applicazione della Legge, nella cui introduzione la Cassazione si sofferma, in particolar modo, sul principio a cui fare riferimento del “tempus regit actum” che – si legge nell’elaborato – “in assenza di una norma espressa di diritto transitorio, opera alla stregua di un criterio generale”.
Tra le direttrici fondanti dell’intervento, vengono quindi sottolineate la non retroattività della nuova legge procedurale e l'efficacia immediata della novella.
Da segnalare che a seguito dell’esame delle questioni oggetto di questa relazione è emersa, tra gli addetti ai lavori, l’esigenza di adottare soluzioni applicative delle nuove disposizioni “tendenzialmente uniformi”.
A tal proposito sono state elaborate alcune prime linee guida, oggetto dell’altra Relazione, la n. 103 del 28 luglio 2017, costituenti il risultato di una comune riflessione che - si legge nell’introduzione del testo - ha coinvolto le Sezioni penali della cassazione e la Procura generale della Corte.
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