L’avvocato è tenuto a risarcire il cliente nel caso abbia esperito una causa per sinistro stradale dinnanzi al giudice, senza preventivamente richiedere il risarcimento danni in via stragiudiziale, così provocando la condanna del cliente medesimo alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte convenuta.
Lo ha stabilito il Tribunale di Ravenna, accogliendo la domanda di un assistito, volta ad accertare la responsabilità professionale del proprio legale con conseguente sua condanna al risarcimento.
Esponeva al riguardo l’attore, che in una precedente causa per risarcimento danni da sinistro stradale – in cui era stato assistito dall'avvocato per la cui condanna ora agiva - il giudice aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda, per non essere stata preventivamente avanzata richiesta di risarcimento in sede stragiudiziale alla Consap, condannando altresì l’attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società convenuta.
Secondo il Tribunale, in proposito – rigettando le censure del legale convenuto - sebbene l’obbligazione del professionista sia di mezzi e non di risultato, è pur vero che quanto si contesta nel caso di specie non sia di certo il buono o il cattivo esito di un processo, bensì la mancata osservanza di un “onere di facile e rapido adempimento”, che ha costretto l’odierno attore ad instaurare una causa davanti al giudice di pace, onde ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso.
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