Tra le numerose scadenze che hanno come termine di esecuzione il 30 novembre 2023 vi è anche quella che riguarda la regolarizzazione delle cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per sanare le cripto-attività con apposito provvedimento n. 290480 del 7 agosto 2023 in cui ritroviamo:
La procedura che permette la regolarizzazione delle cripto-attività è contenuta nell’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
Nello specifico, i contribuenti che detengono cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990 e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, possono regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” e versando un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.
Ammessi a presentare istanza di regolarizzazione sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 917/1986), residenti in Italia.
La domanda di sanatoria può riguardare le cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi sulle stesse realizzati entro la medesima data.
Il provvedimento n. 290480/2023 stabilisce che vi rientrano anche quelle derivanti da cessioni effettuate nel corso dell’anno, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa.
Resta ferma la possibilità di regolarizzare i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021.
ATTENZIONE: La regolarizzazione è possibile con riferimento ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione (articolo 4, Dl n. 167/1990), e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
Nel provvedimento agenziale del 7 agosto 2023 si legge che:
Sia il versamento dello 0,5 per cento per l’omessa indicazione che il pagamento della sostitutiva nella misura del 3,5 per cento non comportano l’applicazione delle sanzioni relative.
Il contribuente che beneficia della sanatoria è tenuto a dimostrare la irrilevanza penale della provenienza delle somme investite (articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 nonché i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale).
Pertanto, alla domanda va allegata una relazione di accompagnamento contenente la relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.
La domanda di regolarizzazione va presentata utilizzando il modello approvato con provvedimento 290480 del 7 agosto 2023; l’invio va effettuato tramite Pec alla Direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.
NOTA BENE: All’istanza va allegata la ricevuta del versamento effettuato, in unica soluzione, con F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria.
L’invio può avvenire anche avvalendosi di un professionista.
Il termine per trasmettere la domanda è il 30 novembre 2023.
Sempre entro il 30 novembre 2023 va versata la sanzione dello 0,5% e la sostitutiva del 3,5%.
Entro tale data è possibile rettificare o integrare la richiesta già presentata.
Con risoluzione n. 50 del 9 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per versare le somme dovute:
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