Privi di esenzione i servizi alle assicurazioni

Pubblicato il 08 marzo 2005

La Corte di Giustizia Ue - sentenza 3 marzo 2005, relativa alla causa C-472/03 - ha affermato che, ai fini Iva, se un'impresa svolge, per conto di una società di assicurazioni, talune attività connesse alle operazioni di assicurazione, esse non rientrano nella nozione di "prestazioni di servizi relative alle operazioni di assicurazione e riassicurazione effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione", quando l'impresa non ha un rapporto diretto né con l'assicuratore né con l'assicurato o le attività dell'impresa non sono autonome rispetto alle attività dell'assicuratore. Simili attività, svolte dall'impresa a favore della società di assicurazione, sono quindi imponibili ai fini dell'Imposta.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy