Prescrizione triennale per i crediti dei professionisti, non delle società

Pubblicato il 26 giugno 2015

Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 13144 depositata il 25 giugno 2015, hanno affermato il principio di diritto secondo cui la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spesse correlate, è giustificata dalla particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale, “dal quale derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta”.

Ne consegue che, nell'ambito di un sistema come il nostro in cui il contratto d'opera professionale è caratterizzato dalla personalità della prestazione, ad una società possa essere affidato soltanto l'incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni cosiddette “protette”, e ciò, attraverso la necessaria utilizzazione di uno strumento diverso dal contratto d'opera professionale, non potendo essere opposta, alla società medesima, la prescrizione presuntiva triennale.

Contratto d'opera solo col professionista

Il caso specificamente esaminato dalla Suprema corte riguardava una società di persone che aveva espletato attività di tenuta della contabilità, con prestazioni amministrative, contabili e tributarie in favore di una ditta, ed aveva notificato decreto ingiuntivo a quest'ultima al fine di ottenere la riscossione dei propri compensi.

I giudici di Cassazione, dopo aver ritenuto legittimo che l'attività in oggetto fosse stata svolta dalla società opposta in quanto all'epoca dei fatti non era attività riservata a una professione protetta, hanno, altresì, evidenziato che questa attività, comunque, doveva considerarsi oggetto di un contratto diverso dal contratto d'opera professionale, riservato alle persone fisiche, con consequenziale inapplicabilità della prescrizione presuntiva triennale.

Confermata, quindi, la statuizione con cui la Corte di merito aveva respinto l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente al decreto ingiuntivo, e ciò sull'assunto secondo cui l'articolo 2956, n. 2 del Codice civile è riferito ai crediti dei professionisti, e non a quelli per prestazioni, anche latamente intellettuali, da chiunque rese.

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