Per il DF anche la Tia1 sconta l'Iva

Pubblicato il 13 novembre 2010 Il Dipartimento delle Finanze, con circolare n. 3 dell’11 novembre 2010, offre chiarimenti in merito alle problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo, concernenti la gestione dei rifiuti solidi urbani, Tarsu, Tia1 e Tia2.

In sostanza si specifica che:

- i regolamenti già approvati dai comuni che avevano introdotto la Tarsu e, in via sperimentale, la Tia1 conservano sostanzialmente la loro validità e possono essere adattati all’evoluzione interpretativa della normativa vigente;

- i comuni possono introdurre la Tia2, poiché entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il regolamento ad hoc ex articolo 238, comma 6, del Dlgs 152/2006;

- si applicano anche alla Tia1 le nuove disposizioni valide per la Tia2 (l'articolo 14, comma 33, del Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ha previsto che le prescrizioni di cui all’articolo 238 del Dlgs n. 152/2006 “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”).

La Tia2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è assoggettabile all’Iva, pertanto non può affermarsi diversamente per la Tia1.

Questo passaggio si pone in contrasto rispetto alla sentenza 238/2009 della Consulta in cui si apriva ai rimborsi Iva, poiché si definiva la Tia1 un tributo (sul quale non deve essere applicata l’imposta) dal momento che il pagamento non è direttamente correlato alla quantità di rifiuti prodotti. Cosa superata dalla normativa relativa alla Tia2.
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