Per gli amministratori compensi in libertà vigilata

Pubblicato il 09 dicembre 2008

Sul tema della deducibilità dei compensi agli amministratori di società, la sentenza di Cassazione 28595, depositata il 2 dicembre, dichiara insindacabili gli importi. Se ne richiama il principio di diritto, come pubblicato in Edicola 5 dicembre 2008: la congruità dei compensi non è oggetto di valutazione da parte del Fisco.

In passato, la Corte aveva varie volte affermato che in presenza di compensi stabiliti in misura eccessiva rispetto ad un valore congruo per dimensione e redditività dell’impresa, il Fisco poteva disconoscere la deducibilità di una parte di detto costo, in virtù del venir meno del requisito dell’inerenza all’attività dell’impresa (art. 109 Tuir). Ed erano possibili accertamenti fiscali.

Ed invece, con la sentenza 6599/2002, richiamata da quella appena depositata, la Cassazione riconosceva che il Tuir non stabilisce alcun parametro di riferimento per la deduzione dei compensi agli amministratori, affermando per la prima volta il principio dell’insindacabilità dell’importo di questi costi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il nuovo orientamento ha trovato conferme in alcune pronunce successive, fino a quella depositata il 2 dicembre scorso. Con quest’ultima pronuncia, i giudici di legittimità ribadiscono che il Fisco non ha potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori di società e che gli importi sono comunque deducibili dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui sono corrisposti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di solidarietà 2024: al via le domande

29/11/2024

NASpI e DIS-COLL, accesso al SIISL entro 15 giorni dalla fruizione

29/11/2024

Definizione agevolata delle liti tributarie in linea con la Costituzione

29/11/2024

Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche: regole per erogazione contributi

29/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy