Obbligo di astensione per il Pm in caso di conflitto di interessi
Pubblicato il 06 dicembre 2012
L’articolo 323 del Codice penale sancisce un dovere generale di astensione in tutte le ipotesi che configurano oggettivamente un conflitto di interessi.
“Si salvaguarda per questa via il principio di imparzialità a cui deve ispirarsi non solo, come è ovvio, l’attività dei magistrati ma anche, a norma dell’articolo 97 Costituzione, quella svolta dai pubblici ufficiali”.
Ed il conflitto può essere configurabile allorché l’interesse, anche solo potenziale, abbia carattere di attualità e di oggettiva, concreta rilevabilità e non sia, quindi, puramente congetturale o remoto; valutazione, quest’ultima, di competenza del giudice di merito.
Detta disposizione deve essere tenuta presente nella lettura dell’articolo 52 del Codice di procedura penale e porta ad affermare la sussistenza di un obbligo del pubblico ministero di astenersi allorquando la sua attività, doverosamente imparziale, possa essere infirmata da un interesse personale o familiare.
E’ quanto sancito dai giudici delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione nel testo della
sentenza 21853 del 5 dicembre 2012.