Il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno divulgato, il 1° agosto 2018, il documento avente ad oggetto “Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018”.
Si evidenzia come con il Dlgs. n. 54/2018 è stata modificata la normativa di riferimento attraverso cui un professionista può valutare la propria compatibilità per svolgere adeguatamente l’incarico affidatogli.
Con il documento CNDCEC/FNC si analizzano le recenti disposizioni che vanno ad incidere sulle modalità di nomina degli amministratori giudiziari e degli organi delle procedure concorsuali.
Merita attenzione la disposizione che pone limiti all’assunzione degli incarichi di curatore, di commissario, di amministratore giudiziario e di liquidatore del patrimonio: incide su tale assunzione l’avere il professionista rapporti di coniugio, di parentela, di affinità o di unione civile e convivenza, e rapporti ascrivibili alla categoria della assidua frequentazione con il magistrato. Questa si identifica come un rapporto “derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali”.
Pur apprezzando l’intento moralizzatore e dissuasivo di pratiche scorrette, l’introduzione di tali limiti può portare i professionisti che esercitano nel circondario delle sedi giudiziarie a sopportare evidenti disagi.
Si evidenzia come tale obiettivo potesse essere raggiunto attraverso l’introduzione di un meccanismo di rotazione degli incarichi per gli ausiliari, nei limiti di compatibilità rispetto alle disponibilità fornite, come già accade per la rotazione dei CTU.
Tra i destinatari della normativa sono elencati:
Si aggiungono i coadiutori degli amministratori giudiziari, del curatore e del commissario giudiziale chiamato nell’insolvenza della grande impresa.
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