Nulla osta al lavoro, è legge il decreto Cutro. Le novità

Pubblicato il 08 maggio 2023

Modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. Inasprimento delle pene per l'immigrazione clandestina. Programmazione triennale dei flussi migratori di lavoratori stranieri. Stretta sulla protezione internazionale. Sono le novità principali del DL Cutro (decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20), convertito, con modificazioni, in legge (legge 5 maggio 2023, n. 50) e recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

La legge di conversione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, ha “gonfiato” l'articolato del DL Cutro, che oggi consta di 25 articoli (dai 12 inziali.)

Di seguito forniamo una sintesi delle più rilevanti novità per i datori di lavoro, di cui agli articoli da 1 a 5, del DL Cutro come modificato dalla legge di conversione, in vigore dal 6 maggio 2023.

Flussi migratori

In deroga al Testo unico delle leggi in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), l'articolo 1 del DL Cutro convertito in legge prevede che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri extraUE da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che, in caso di necessità, possano essere adottati, nel medesimo triennio, ulteriori D.P.C.M.

Le domande di rilascio del nulla osta al lavoro, presentate dai datori di lavoro (articoli 22, 24 e 26 TUI) e risultate eccedentarie, possono essere esaminate nell'ambito delle nuove quote eventualmente disponibili con gli ulteriori decreti. In tal caso, alla nuova domanda non sarà necessario accompagnare la documentazione richiesta, se già regolarmente presentata in prima istanza.

Sempre l'articolo 1 del DL Cutro stabilisce che con tali decreti:

Infine, si dispone che, al di fuori delle quote massime consentite, possano essere autorizzati, secondo le normali procedure di rilascio del nulla osta al lavoro previste dagli articoli 22 e 24 TUI, in quanto compatibili, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.

Rilascio di nulla osta al lavoro

Il DL Cutro, convertito in legge, semplifica le procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro, accelerandone i tempi. In particolare, l'articolo 2 prevede che:

Viene resa strutturale la disciplina, finora stabilita transitoriamente per le quote di ingresso di lavoratori stranieri relative agli anni 2021-2023, sulle verifiche obbligatorie di congruità e sul rilascio dell'asseverazione da parte dei professionisti del lavoro (articolo 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12) e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

È confermata la non necessarietà dell'asseverazione per le richieste di nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro di un apposito protocollo di intesa.

L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, potrà effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure.

Per approfondire, leggi Decreto immigrazione. Professionisti del lavoro: asseverazione non “in via esclusiva”

Istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine

L'articolo 3 del DL Cutro convertito in legge novella l'articolo 23 TUI in merito ai programmi ministeriali per lo svolgimento di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

Più nel dettaglio, il decreto-legge n. 20/2023 convertito, con modificazioni, in legge, estende l'ambito di tali attività alla formazione civico-linguistica e prevede, al di fuori delle quote massime consentite, la possibilità:

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote massime di ingresso consentito.

Per approfondire, leggi Stranieri formati all'estero: in Italia entro 3 mesi dalla conclusione del corso

Durata del permesso di soggiorno

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 TUI allungando la durata dei permessi di soggiorno. Viene infatti stabilito che il rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare non possa superare la durata di 3 anni.

Minori stranieri non accompagnati

Introdotto dalla legge di conversione, l'articolo 4-bis integra l'articolo 32 TUI recante la disciplina sul permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati, al compimento del diciottesimo anno d'età.

In particolare, la novella prevede che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo possa essere rilasciato, previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente:

Il permesso di soggiorno ha durata massima di un anno.

Settore agricolo

Viene infine stabilito che i datori di lavoro operanti nel settore agricolo che non risultino assegnatari di manodopera, pur avendo presentato regolare domanda ai sensi del decreto flussi, possano ottenere l'assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 (articolo 5).

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