Non spetta alla banca la verifica della veridicità della dichiarazione di “operatore qualificato” rilasciata dal cliente
Pubblicato il 10 settembre 2011
Con sentenza del 7 settembre 2011, la n.
2476, la Corte d'appello di Milano ha spiegato come non spetti all'istituto di credito con cui si stipuli un contratto di swap la verifica della veridicità della dichiarazione di “
operatore qualificato” rilasciata dal cliente al momento della stipula in quanto l'articolo 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 non richiede
“alcun onere di riscontro della veridicità della dichiarazione, riconducendo invece alla responsabilità di chi amministra e rappresenta la società dichiarante gli effetti di tale dichiarazione”.
In presenza, dunque, di una discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione rappresentata, spetta a chi voglia far valere il vizio, e quindi, al cliente della banca, l'onere di dimostrare che l'intermediario finanziario ne abbia approfittato.