Sulla base del regime attualmente vigente, la sentenza di non luogo a procedere, ex articolo 425 Codice di procedura penale, è appellabile, ma non impugnabile con ricorso per saltum dinanzi alla Corte di cassazione.
Difatti, il comma 38 dell'articolo 1 della Legge n. 103/2017 ha innovato il testo dell'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, risultandone la sostituzione del ricorso per cassazione con l'appello.
Lo hanno precisato gli Ermellini nel testo dell'ordinanza n. 27526 del 15 giugno 2018 con cui hanno qualificato un'impugnazione promossa innanzi alla Suprema corte come appello, disponendo la trasmissione degli atti di causa alla Corte di appello competente, per l'ulteriore corso del giudizio.
Nelle medesima decisione, la Corte di cassazione ha ricordato di aver anche evidenziato, in una precedente pronuncia, come qualora la sentenza di non luogo a procedere sia stata emessa prima dell'entrata in vigore della citata Legge n. 103/2017, essa sia impugnabile mediante ricorso per cassazione secondo il regime previgente.
Le nuove disposizioni, infatti, in assenza di disciplina transitoria, trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo normativo.
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