In difetto di una specifica disciplina intertemporale, le sentenze di non luogo a procedere, pronunciate ai sensi dell’art. 425 c.p.p., emesse prima dell’entrata in vigore degli artt. 38, 39 e 40 Legge n. 103/2017, modificativi dell’art. 428 c.p.p., sono impugnabili secondo le norme previgenti (in Cassazione, non in appello). Le nuove disposizioni, infatti, trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi dopo l’entrata in vigore del nuovo testo normativo.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 46430 del 9 ottobre 2017, riconoscendo la piena legittimazione delle parti civili ricorrenti (rispettivamente madre e zia del deceduto) ad esperire ricorso per Cassazione ex art. 428 c.p.p. nella formulazione previgente – rientrando esse nel novero dei prossimi congiunti, ex art. 307 comma 4 c.p. e 90 comma 3 c.p.p. – avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato, ex art. 425 c.p.p., accusato di omicidio preterintenzionale.
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