No alla ritenuta del 10% sui bonifici a favore dei fondi immobiliari

Pubblicato il 19 aprile 2011 L'articolo 25 del D.L. n. 78/2010 ha previsto l'applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto del 10% sui bonifici ordinati dai contribuenti in favore dei fondi immobiliari. Sull’argomento l’agenzia delle Entrate è già intervenuta in passato – risoluzione n. 3/2011 – per spiegare alcuni aspetti in ordine ai bonifici dei Comuni per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, ammessi alla detrazione fiscale del 36%.

Ora la precisazione attiene alla fattispecie dei bonifici ordinati dai clienti in favore dei fondi immobiliari per l’acquisto di box pertinenziali già realizzati, per i quali compete la detrazione del 36%. La delucidazione si è resa necessaria dal momento che la citata disposizione normativa non ha previsto particolari obblighi di indagine in capo ai soggetti investiti del prelievo alla fonte. Ma, dal momento che la detrazione del 36% si deve applicare anche sulle cessioni, da parte dei fondi immobiliari, di box e posti auto pertinenziali già realizzati, gli stessi fondi, in quanto beneficiari del pagamento, potrebbero subire di fatto la ritenuta del 10% anche se non sono soggetti passivi di imposta.

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E/2011, ha tenuto a precisare che i fondi immobiliari – ad eccezione dei “vecchi fondi” - non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive e le ritenute alla fonte che gli stessi subiscono sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Qualora la ritenuta d’acconto fosse stata ugualmente applicata, l’Agenzia precisa che la stessa potrà essere recuperata mediante ordinaria richiesta di rimborso oppure, in alternativa, utilizzata in compensazione compilando gli appositi campi del modello Unico “Società di capitali” 2011.

Dunque, la risoluzione 46/2011 individua quali sono le modalità con cui deve essere compilato il bonifico di pagamento per evitare che banche e Poste Spa codifichino il versamento come soggetto alla ritenuta. Cioè, l’ordinante deve indicare nella motivazione del bonifico, il fondo immobiliare come soggetto beneficiario e specificare che il versamento è effettuato per l’acquisto di box o posto auto pertinenziale presso un fondo immobiliare, non riportando il riferimento alle disposizioni agevolative e non utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla banca o da Poste Spa. Solo in questo modo, la banca o l’ufficio postale non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10%.
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