No alla confisca di opere d’arte se è incerta la loro illiceità

Pubblicato il 04 febbraio 2015 In caso di proscioglimento dell’imputato per prescrizione, la confisca può essere ugualmente disposta solo se il giudice abbia svolto un accertamento circa la effettiva responsabilità dell’imputato nel reato e circa il collegamento tra l’oggetto della confisca ed il reato medesimo.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 4954 depositata il 3 febbraio 2015, in accoglimento del ricorso avverso una pronuncia della Corte d’Appello, con cui veniva disposta la confisca di presunte opere d’arte sottoposte a sequestro.

La misura della confisca era stata ordinata nonostante l’imputato fosse stato prosciolto per prescrizione dei reati relativi alla falsificazione e commercializzazione delle opere medesime.

In proposito, la Cassazione, con la pronuncia in esame, non ha ritenuto condivisibile il ragionamento della Corte territoriale, secondo cui, nel caso di specie, la falsità delle suddette opere e la loro riconducibilità all’imputato, non avrebbe richiesto accertamenti ulteriori rispetto alla dichiarazione di estinzione del reato.

Né ha ritenuto condivisibile l’ulteriore affermazione secondo cui la sentenza di proscioglimento per prescrizione, comportasse automaticamente il riconoscimento della responsabilità dell’imputato o, comunque, l’attribuzione ad esso dei fatti di reato.

Viceversa – ha affermato la Suprema Corte – nel caso in cui l’imputato venga prosciolto per prescrizione, al fine di ordinare la confisca ex art. 178 D.Lgs 42/2004, il giudice deve svolgere un accertamento incidentale, equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna, della responsabilità dell’imputato e del nesso pertinenziale tra l’oggetto della confisca ed il reato.

Che nel caso in esame l’accertamento sia venuto a mancare – ha sostenuto la Cassazione – lo dimostra sia l’aver fatto ricorso alla formula di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sia l’aver etichettato come presunte le opere d’arte oggetto di confisca; indice di assoluta incertezza circa la loro illiceità, ovvero, di mancanza di prove che le stesse fossero state contraffatte, alterate o riprodotte.
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