Niente responsabilità medica a fronte di situazioni gravi ed imprevedibili

Pubblicato il 17 dicembre 2014 E’ esclusa la responsabilità del ginecologo che ha provocato un danno al neonato, se durante il parto si è trovato ad affrontare una situazione grave ed imprevedibile, ove si è reso necessario agire tempestivamente.

Tale principio è stato enunciato dalla Cassazione con sentenza n. 26357 del 16 dicembre 2014 relativa ad una vicenda di presunto errore medico ai danni di un neonato, per particolari difficoltà emerse durante il parto.

Secondo i ricorrenti, la manovra compiuta dal ginecologo, necessaria ed urgente per favorire il disimpegno della spalla del neonato, non era stata in realtà eseguita a regola d’arte, avendo determinato l’interruzione completa delle fibre nervose.

Ne conseguiva - a detta degli stessi - che, nel caso di specie, non risultasse applicabile la c.d. “esimente” di cui all’art. 2336 c.c. per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto essa attiene esclusivamente alla perizia, non anche alla negligenza ed imprudenza, ravvisabili nella presente condotta medica.

La Cassazione viceversa, a conferma della pronuncia della Corte d’Appello, è pervenuta all’esclusione della responsabilità del medico, poiché lo stesso si era trovato ad affrontare una situazione grave ed imprevedibile ove si era reso necessario agire immediatamente per evitare la morte o danni gravissimi al neonato ed in particolare, agevolare l’espulsione del feto nel minor tempo possibile.

Il medico infatti, aveva fornito la prova che la prestazione sanitaria fosse stata eseguita in condizioni di speciale difficoltà e di aver agito tenendo un comportamento diligente, conforme ai dettami della scienza medica dell’epoca.

Pertanto, proprio in applicazione dell’art. 2236 c.c., egli risultava esente da colpa grave o da dolo.
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