Niente illecito disciplinare se il magistrato ritarda perchè lavora sotto organico
Pubblicato il 15 gennaio 2015
Non commette
illecito disciplinare il magistrato che
ritarda il deposito delle sentenze, se sussiste una
grave scopertura dell’organico nell’Ufficio giudiziario cui è assegnato.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con
sentenza n. 470 depositata il 14 gennaio 2015, con cui è stato accolto, con rinvio, il ricorso avanzato da un magistrato contro la sanzione disciplinare inflittagli dal CSM per il
reiterato, grave ed ingiustificato deposito delle sentenze.
Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte aveva
escluso l’antigiuridicità della condotta in questione, stante la
grave scopertura di organico nella Sezione in cui il magistrato era impiegato.
Di cinque magistrati, infatti, ben due erano stati trasferiti presso altra Sezione, con conseguente ridistribuzione delle cause – tra l’altro estremamente ampie e complesse – tra i rimanenti tre.
Per la sussistenza dell’illecito disciplinare in esame – ha precisato la Cassazione – era necessario
verificare che i gravi e reiterati ritardi non fossero dipesi, come nel caso di specie, dalla
particolare e complessa situazione di lavoro del magistrato.
D’altra parte – hanno sostenuto ancora i giudici di legittimità – è lo stesso art. 6 della CEDU ad obbligare in primo luogo gli Stati, a dotare la magistratura di strutture e personale efficienti, in osservanza del principio della
“ragionevole durata del processo”.
A favore del magistrato incolpato, tra l’altro, vi erano i numerosi pareri favorevoli dei colleghi circa la sua professionalità e diligenza, nonché il rispetto, da parte sua, del piano di rientro per l’eliminazione dei ritardi, al momento del trasferimento presso l’attuale Sezione.