Niente condanna per bancarotta nei confronti dell'imprenditore che preleva prima del rendiconto
Pubblicato il 03 ottobre 2009
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 38529 del 2 ottobre 2009, ha annullato, con rinvio, la condanna per bancarotta impartita dai giudici di merito nei confronti di un imprenditore di Trieste che, con il parere favorevole degli altri soci, aveva fatto alcuni sostanziosi prelievi dal conto della società, prima che venisse approvato il rendiconto. La società era poi fallita e, conseguentemente, ne era scaturita la denuncia dell'uomo per bancarotta. I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato che, in presenza di un accordo con gli altri soci, come nel caso di specie, il prelievo è da considerare legittimo. In questi casi, il denaro ricavato e prelevato dall'imprenditore, costituisce pur sempre un utile per la società. Conseguentemente, spiega la Corte, “appare arduo ritenere che il prelevamento di una somma, che costituisca pacificamente un utile, prima della approvazione del rendiconto costituisca una distrazione, posto che l'art. 2262 mira a garantire una parità di trattamento tra soci e non la integrità del patrimonio sociale, posto a garanzia dei creditori, non potendosi ritenere che la ripartizione degli utili ponga a rischio l'integrità patrimoniale della società in nome collettivo”.