Modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001. Proposte Cndcec per la loro diffusione

Pubblicato il 11 gennaio 2019

Con l’informativa n. 2/2019 del 10 gennaio, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti comunica ai propri iscritti di aver approvato, congiuntamente con Abi, Consiglio nazionale forense e Confindustria, il documento “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del dlgs 8 giugno 2001, n. 231”.

Tale lavoro, che riprende la precedente pubblicazione del 2015, è stato posto in pubblica consultazione, fino al 24 gennaio 2019, sul sito web del Cndcec. Pertanto, gli interessati possono formulare commenti e osservazioni da inviare entro tale data all’indirizzo mail: consultazione@commercialisti.it.

Modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001

Il Dlgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico delle persone giuridiche per la commissione di una serie di reati da parte dei soggetti apicali o dei dipendenti, con conseguenze rilevanti anche sugli stessi enti, potenzialmente assoggettabili a sanzioni amministrative pecuniarie anche molto onerose e, in taluni casi, interdittive.

Tale normativa è finalizzata a stimolare la creazione di una struttura di corporate governance e di meccanismi di controllo che consentano alle imprese di mitigare il rischio di commissione degli illeciti previsti.

In tema di adeguati assetti organizzativi, il Cndcec riconosce che i Modelli Organizzativi ex D.lgs 231/2001 sono ormai ascritti sistematicamente a quelle norme del diritto societario (ed in particolare al terzo ed al quinto comma dell’art. 2381 c.c. ed all’art. 2403 c.c.) che sanciscono il principio di “adeguatezza nel governo societario”.

Nel corso degli anni, poi, sono emerse anche alcune criticità nell’interpretazione e nell’applicazione della suddetta normativa, soprattutto in relazione alle numerose pronunce giurisprudenziali, che soltanto in pochissimi casi hanno effettivamente riconosciuto una valenza esimente ai modelli organizzativi adottati, evitando la comminazione di sanzioni a carico delle società coinvolte nei procedimenti giudiziari.

Per i suddetti motivi, non vi è stata la diffusione di un approccio pro-attivo nei confronti della normativa e dell’adozione dei modelli da parte delle imprese, che in molte circostanze hanno “vissuto” la conformità al Decreto come un aggravio di oneri non associati ad alcun concreto beneficio. A ciò si deve aggiungere, poi, anche un altro rilevante profilo di criticità che è rappresentato direttamente dal fatto che in molti casi “la sostanziale inversione dell’onere della prova prevista in alcune circostanze dal D.Lgs. 231/2001, (...) rischia di costituire un vulnus per l’intero impianto normativo”.

Obiettivo dei commercialisti

Alla luce delle suddette considerazioni, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha avvertito l’impegno di proseguire un percorso – già avviato in passato – che ha come obiettivo quello di rispondere alle istanze dei molti colleghi, che sono impegnati in questa area sia come consulenti, sia come componenti di collegi sindacali e di organismi di vigilanza, sia infine come consulenti tecnici nella valutazione di idoneità dei modelli organizzativi in sede giudiziaria.

Perciò, proprio attraverso un approccio costruttivo e più ampio - come dimostrato anche dalla volontà dei commercialisti di aprirsi a collaborazioni con organizzazioni esterne (ABI, Confindustria, Consiglio Nazionale Forense), attraverso la creazione di un Gruppo di Lavoro interdisciplinare – il documento in esame fornisce spunti importanti per:

Incentivi alla diffusione dei modelli organizzativi

Nello specifico, i commercialisti evidenziano la necessità di ampliare gli incentivi pratici per una maggiore diffusione dei modelli organizzativi, prevedendo – ad esempio - l’introduzione di una serie di vantaggi in sede di concessione di contributi pubblici, rafforzando l'effettiva capacità di creare una cultura aziendale della prevenzione.

Inoltre, tra le proposte del Cndcec, quale incentivo alla diffusione dei suddetti modelli, vi è anche una specifica premialità riconosciuta nell’ambito degli appalti pubblici, che potrebbe consistere nell'innalzamento della percentuale di riduzione dell'importo da garantire, almeno al 50% (rispetto al 30%) per le imprese in possesso del Modello 231.

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