Adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Codice etico dei professionisti che svolgono incarichi nelle società fiduciarie e fiduciarie e di revisione, ai sensi del D.L. 233/1986 convertito, e nelle società cooperative ex artt. 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies c.c.
NOTA BENE: Le disposizioni del Codice etico valgono anche per i consulenti, i tecnici ed i collaboratori dei quali il professionista, debitamente autorizzato, si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Il codice - si legge nel decreto 1° dicembre 2022 - entra in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; i professionisti incaricati devono essere informati della sua vigenza.
Il Codice in parola dispone che l'attività dei professionisti incaricati deve essere rispettosa dei doveri di buona fede, lealtà, imparzialità e diligenza e degli obblighi di riservatezza; inoltre, deve essere conforme alla posizione di indipendenza nonché ossequiosa dei compiti di garanzia correlati.
Il professionista, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve impegnarsi a rispettare il codice e a tenere una condotta ispirata ai princìpi di lealtà, imparzialità, integrità, onestà, trasparenza, competenza, indipendenza ed efficacia.
Il Codice etico stabilisce che il professionista:
Inoltre, non utilizza le informazioni di cui è venuto a conoscenza a causa dell’incarico conferitogli per perseguire fini personali o per conseguire utilità, profitto o benefici privati.
Il soggetto deve evitare che si creino situazioni di conflitto d'interessi con l’incarico attribuito; qualora emergano eventuali interessi, anche di natura economica, che egli, il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado o i soggetti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza, è tenuto ad informare tempestivamente l’Amministrazione. Inoltre dovrà astenersi dal partecipare ad attività o decisioni che possano dare adito a tale conflitto.
Ciò anche nel caso in cui il professionista sia cessato dall’incarico finché non si concluda la procedura.
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