Stop ai licenziamenti dal mese di gennaio al mese di marzo 2021. Il blocco temporaneo, in particolare, vale esclusivamente per le aziende che quest'anno occupano in media 250 o più dipendenti. Queste ultime, infatti, potranno operare licenziamenti collettivi e individuali solo dopo averne fatto comunicazione 90 giorni prima della data di risoluzione prevista (il che vuol dire che non potranno licenziare prima di aprile 2022). Chiaramente in mancanza della comunicazione, i licenziamenti sono nulli.
A stabilirlo è un emendamento del Governo che introduce l'art. 77-bis al Ddl di Bilancio 2022, con nuove disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva.
L'emendamento è finalizzato a salvaguardare il tessuto occupazionale e produttivo. Nello specifico, il datore di lavoro che intenda procedere alla chiusura di una sede, filiale, ufficio, stabilimento o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, deve darne comunicazione per iscritto:
La comunicazione va fatta almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura di cessazione e in essa vanno indicate:
I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi intimati senza la preventiva comunicazione o prima dello scadere dei 90 giorni sono nulli.
Entro 60 giorni dalla comunicazione, aggiunge l'emendamento, il datore di lavoro elabora un piano che preveda misure per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta agli stessi interlocutori (rappresentanze sindacali, regioni, ecc.) per poi discuterlo nei successivi 30 giorni.
Sgravio triennale alle piccole aziende che assumono apprendisti di primo livello. I datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, infatti, non dovranno versare alcun contributo per i primi tre anni e pagheranno con l'aliquota del 10% per gli anni successivi a terzo.
A stabilirlo è un emendamento al Ddl bilancio 2022 su cui è stata trovata l'intesa.
La misura, prevista al fine di promuovere l'occupazione giovanile, è introdotta limitatamente alle assunzioni del prossimo anno con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d'istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello).
Lo sgravio, riconosciuto soltanto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, è di misura pari al 100% dei contributi dovuti per i primi tre anni di contratto, fermo restando la misura del 10% per i contributi dovuti negli anni successivi al terzo.
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