L’indebita detrazione va motivata

Pubblicato il 24 novembre 2008 Nel 2002, un’impresa stipula un preliminare di acquisto per un terreno edificabile, a fronte del quale l’impresa cedente emette diverse fatture di vendita, regolarmente corrisposte, e l’impresa acquirente entra direttamente in possesso del terreno. Il Fisco oppone che l’anticipata fatturazione cela un artificio per consentire all’acquirente la detrazione dell’Iva nel corso dell’anno d’imposta oggetto di verifica (il 2002). In effetti, l’atto definitivo di vendita si conclude nel 2003. In forza di tale presunzione, l’Ufficio fiscale recupera l’imposta indebitamente detratta con avviso di accertamento, poi impugnato dal contribuente. La Ctp di Lecce sposa l’orientamento giurisprudenziale più recente in tema, sostenendo con la decisione 639/01/08 che l’operazione non può definirsi “fittizia”, atteso che prima dell’accesso del Fisco, le imprese erano effettivamente addivenute alla cessione con atto di vendita dell’immobile. Ma l’elemento di maggiore spessore nella sentenza è la constatazione dell’inesistente supporto probatorio a sostegno delle presunzioni del Fisco, neppure opportunamente motivate nell’avviso di accertamento.
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