Dal 1° luglio i pagamenti in contanti possono essere effettuati sino all'importo di 1999,99 euro. Per pagamenti di importo superiore, invece, si dovranno utilizzare strumenti tracciabili, quali assegni, bonifici bancari o monete elettroniche.
Si rammenta, infatti, che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il tetto all’uso del contante passa da 3mila a 2mila euro. Tale limite, a partire dal 1° gennaio 2022, scenderà ulteriormente alla cifra di mille euro.
E’ quanto disposto a seguito dell’introduzione del comma 3-bis all'art. 49 del D. Lgs n. 231/2007, per opera del Decreto legge n. 124/2019 (Decreto Fiscale), collegato alla Legge di Bilancio 2020.
Il medesimo Dl ha altresì sancito una modifica all’articolo 63 del medesimo D. Lgs. n. 231, prevedendo che, in merito alla sanzione amministrativa pecuniaria per eventuali violazioni sul limite al contante commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale è fissato a 2mila euro.
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è, invece, fissato a mille euro.
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