L’errore formale non costa il diritto alla detrazione

Pubblicato il 23 agosto 2010

La sentenza n. 17588 del 2010 della Cassazione stabilisce che l'omessa integrazione e registrazione delle fatture nelle operazioni intracomunitarie costituisce errore formale.

In tal caso, dunque, la detrazione Iva è legittima, poiché la mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non fa decadere il diritto di far valere il credito che emerga dalle scritture contabili, ma al massimo farà scaturire una sanzione pecuniaria in capo al contribuente.

I giudici della Corte precisano, inoltre, che la perdita del diritto al rimborso ha natura di vera e propria decadenza. Pertanto, è necessario che sia espressamente contemplata dalla legge, cosa non prevista ad oggi.

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