Legittimazione ad agire dell’Ordine professionale se l’avvocato è intimidito
Pubblicato il 13 gennaio 2015
Se un
avvocato subisce un’
intimidazione, l'
Ordine professionale di appartenenza è
legittimato ad agire come parte civile, nel processo nei confronti dell’autore del reato.
Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n.
846 depositata in data 12 gennaio 2015.
La pronuncia in questione prende le mosse dalla vicenda di uomo processato per aver incendiato lo studio professionale di un avvocato, che riteneva responsabile di avergli creato problemi nella realizzazione di alcuni reati edilizi.
In
prima battuta, il Tribunale aveva respinto la
domanda risarcitoria presentata dall’Ordine professionale degli avvocati, asserendo che la sua legittimazione ad agire quale parte civile sarebbe potuta sussistere solo nel caso in cui, dal reato, fosse derivato un
danno patrimoniale proprio di detto Ordine, non anche quando si trattasse di difendere, come nel caso in esame, gli
interessi morali della categoria.
In sede di appello e, da ultimo, con la sentenza della Cassazione qui in esame, tale posizione è stata tuttavia ribaltata e, conseguentemente, è stato disposto il
risarcimento del danno anche in favore dell’Ordine professionale, poiché
gravemente danneggiato dal reato contestato.
Ha stabilito, in proposito, la Cassazione la
piena legittimità ad agire degli
Enti in generale, tutte le volte che, come nel caso di specie, per il loro sviluppo storico, per l’attività concretamente svolta e per la posizione assunta, facciano proprio, quale
fine primario, quello di
tutelare gli interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo dallo specifico reato considerato.
In particolare, la legittimazione dell’Ordine degli avvocati – a detta della Cassazione - derivava direttamente
dall’art. 24 Cost. che sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa, cui si correla direttamente la
libertà nell’esercizio del mandato difensivo.
Ed, infatti, un
difensore minacciato o intimidito non avrebbe potuto garantire la pienezza della difesa dell’assistito.
La libertà dei singoli avvocati – ha precisato ancora la Cassazione – viene assicurata dall’Ordine di appartenenza e la lesione al diritto del singolo si ripercuote indubbiamente anche sull’organismo associativo.