Le partite Iva inattive possono nascondere comportamenti elusivi
Pubblicato il 29 agosto 2011
Tra le misure che il Legislatore ha messo in atto per la lotta all’evasione/elusione, con le manovre estive, una è quella riservata dal Dl 98/2011 alle partite Iva, che saranno revocate d’ufficio se il titolare non esercita per tre periodi d'imposta consecutivi attività d'impresa o di lavoro autonomo (assenza totale di operazioni attive e passive).
Dal momento che la disposizione consente la revoca della partita Iva se il suo titolare si trova nella condizione descritta, senza distinzioni sulla natura del soggetto, la revoca potrà essere effettuata sia nei confronti di imprese individuali che di organismi societari. Pertanto, la norma rientra nelle forme di contrasto alle intestazioni di partite Iva di comodo.
Ad ogni buon conto, il contribuente potrà impugnare il provvedimento di revoca della posizione Iva da parte delle Entrate innanzi alle Commissioni tributarie.
A favore del contribuente l’opportunità, offerta dalla Manovra correttiva di luglio, di sanare la propria posizione alla luce del provvedimento di revoca delle partite Iva inattive: tutti coloro che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività - ex articolo 35 del dpr 633/72 - potranno sanare la loro posizione versando, nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore della Manovra, 129,12 euro (pari ad un quarto della sanzione minima fissata con l'articolo 5, comma 6, del dlgs 471/97).