La corretta determinazione della base imponibile Irap tramite il principio di inerenza è il presupposto su cui si fonda l’ultima circolare agenziale, la n. 36/E/2009. Nel documento di prassi si riporta il testo dell’articolo 5 del cosiddetto decreto Irap, secondo cui la ricorrenza del requisito di inerenza rileva, già ai fini civilistici, come condizione per imputare a conto economico un determinato componente negativo di reddito. In altri termini, i componenti negativi imputati a conto economico in applicazione dei principi civilistici, sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione Irap. Tuttavia, le precisazioni dell’Agenzia non sono esenti da critiche. Oltre al serio problema di spingere molti contribuenti a dover rifare i calcoli a causa del ritardo inspiegabile con cui sono arrivate le precisazioni (la circolare è datata 16 luglio 2009, stesso giorno della “seconda scadenza del saldo 2008 e del primo acconto 2009”), molti lamentano anche il timore di una possibile ondata di contenzioso dopo che si saranno aperti gli accertamenti.
Proprio, la prevalenza della norma fiscale sui principi di rilevazione del bilancio ai fini Irap, potrebbe mettere in discussione tutto il percorso attuato con la Finanziaria 2008 per favorire un riavvicinamento al bilancio d’esercizio. In particolare, è da sottolineare come le precisazioni dell’Agenzia risultino in contrasto con le disposizioni normative tanto che se gli uffici faranno i controlli seguendo le disposizioni agenziali e i contribuenti seguiranno la legge, inevitabilmente si andrà incontro a un costoso contenzioso. Il nodo del discutere - come anticipato - è il principio di inerenza. La circolare 36/E ritiene che l’inerenza sia sindacabile da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Si tratta di un’affermazione generale valida sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’Irap. Ciò che, invece, occorreva sottolineare era il fatto che l’inerenza è una sorta di pre-requisito generale che deve evidenziare il collegamento esistente tra un componente economico e l’attività esercitata da parte dell’imprenditore. Solo dopo si può rinviare alla legge tributaria che ha stabilito delle regole secondo cui un componente negativo, seppur inerente, può essere indeducibile data l’esistenza di alcune predeterminazioni legali dell’inerenza. Un esempio è rappresentato dal costo delle autovetture o dei servizi di telecomunicazione, dove il componente negativo di reddito è presuntivamente deducibile entro un certo limite. Ma anche in questo caso, importante è prima mettere in evidenza il legame che c’è tra il costo e la logica economica dell’impresa e, poi, il fatto che esso può essere dedotto nei limiti stabiliti. Dunque, in caso di rettifica analitica da parte degli uffici per difetto di inerenza, saranno proprio quest’ultimi, e non il contribuente, a dover provare il mancato collegamento tra componente negativo di reddito e attività economica. Tutto ciò vale anche nel caso dell’Irap e in questo caso il principio di inerenza dovrà essere verificato con riferimento ai valori civilistici.
I consulenti del lavoro denunciano intanto gli effetti dell’interpretazione giunta dalle Entrate con la circolare 36/2009, in merito alle modalità di detrazione di alcune voci di spesa ai fini del computo della base imponibile Irap per le società di capitali: dovrà essere nuovamente calcolata e per le società non soggette agli studi di settore occorrerà, sostengono i consulenti, applicare sanzioni e interessi con il metodo del “ravvedimento operoso”. A questo punto, su imprenditori e professionisti graverà l’obbligo di rielaborare e ricalcolare l’Unico, apportare le variazioni in bilancio per il maggior aggravio di imposte e corrispondere il dovuto, maggiorato di sanzioni e interessi perché s’è sforato il tempo massimo di approvazione dei bilanci. Quando gli obiettivi, citati in premessa nella stessa circolare, erano diametralmente opposti: “semplificare le modalità di determinazione della base imponibile Irap”.
Roberta Moscioni e Alessia Lupoi
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